Statuto Associazione Pianta Tartufigena di Qualità

Articolo 1

Costituzione:
È costituita l’Associazione Nazionale denominata “Pianta tartufigena di qualità”.

Articolo 2

Sede:
L’Associazione ha sede in Perugia, Via Tuscania, 124. L’ Assemblea potrà deliberare l’istituzione di sedi secondarie, succursali e uffici.

Articolo 3

Durata:
La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2030. L’Associazione, con deliberazione dell’assemblea dei soci, potrà essere prorogata e/o anticipatamente sciolta, salvo il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga. Alla scadenza del periodo di durata, la proroga dell’Associazione potrà avvenire anche tacitamente di anno in anno.

Articolo 4

Scopo:
L’Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili non saranno ripartiti, ma reinvestiti per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della stessa Associazione.
L’Associazione si propone, nell’interesse dei soci, di promuovere, coordinare e svolgere attività di studio, ricerca, documentazione e attuazione di progetti finalizzati alla produzione di piante tartufigene ed alla loro sperimentazione in campo.
L’Associazione si prefigge di diventare punto di riferimento per la promozione di piante tartufigene di elevata qualità.
L’Associazione si propone di contribuire alla tutela della tartuficoltura, anche per il rispetto dell’ambiente mediante l’utilizzo della pianta tartufigena di qualità.
Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione condurrà le trattative e curerà lo svolgimento delle procedure necessarie, definendo e stipulando sia con le Pubbliche Amministrazioni, sia con Enti ed organismi privati convenzioni e contratti, per l’affidamento di incarichi. In particolare l’Associazione, in forza delle specifiche e complementari esperienze e professionalità dei soci, potrà, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, effettuare servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche, imprese e privati, quali:

a) Sviluppo, sperimentazione e ricerca nel campo della micorrizazione di piante simbionti con 
specie pregiate di tartufo.

b) Sviluppo di metodologie di rilevamento ed analisi dei dati finalizzate alla progettazione e 
realizzazione di banche dati dei prodotti trattati.

c) Corsi di formazione per la conoscenza del tartufo e delle piante simbionti sotto il profilo della 
produzione di piante tartufigene e della coltivazione del tartufo.

d) Consulenza finalizzata alla stesura di linee guida per la creazione di marchi di qualità delle piante 
tartufigene.

e) Progettazione e implementazione di siti Internet finalizzati all’informazione e alla divulgazione 
delle tematiche delle piante tartufigene di qualità e della tartuficoltura.

g) Progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi legati alla promozione delle piante tartufigene di qualità in Italia e all’estero.

h) Servizi promozionali, come organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, incontri di formazione, fiere e manifestazioni; realizzazioni di prodotti fotografici, audio e video legati alle piante tartufigene ed alla tartuficoltura.

i) Pubblicazioni scientifiche e divulgative ed editoria tematica.


j) Presentazione e coordinamento di progetti per la realizzazione dei precedenti indicati punti. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e opportuna, ivi compresa l’utilizzazione di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati, di organizzazioni comunitarie ed internazionali, alle quali accederà mediante la partecipazione a Bandi Comunitari, Nazionali e Regionali.
L’Associazione agisce in 
nome proprio e per conto e nell’interesse dei soci, configurandosi come strumento di promozione e di coordinamento dei soci.

Articolo 5

Soci

I soci si distinguono in:

FONDATORI (soci che hanno partecipato all’atto costitutivo, anche in seguito a cambiamento di ragione sociale);
PROMOTORI (soci produttori di piante tartufigene che entrano a far parte dell’Associazione entro 12 mesi dalla sua costituzione);
ORDINARI (soci produttori di piante tartufigene che entrano successivamente a far parte dell’Associazione).
ADERENTI (soci che non sono produttori di piante tartufigene, ma sostengono gli scopi dell’Associazione).
BENEMERITI (coloro che si sono distinti per attività di ricerca, di studio o di formazione legate alla promozione e alla valorizzazione degli scopi trattati dall’Associazione stessa, nonché tutti coloro che svolgeranno attività di particolare rilievo a favore dell’Associazione, promuovendone lo sviluppo e potenziandone l’azione).

Possono essere soci ADERENTI:

– i privati cittadini;
– le Amministrazioni Pubbliche;
– gli Enti Pubblici;
– gli Enti di ricerca;
– gli Enti di formazione;
– le Università;
– le Imprese private;
– altre organizzazioni ed istituzioni, i cui fini istituzionali siano connessi agli scopi perseguiti dall’Associazione.
Ad esclusione dei soci fondatori l’ammissione di altri soci è regolamentata dal successivo art. 7.

Articolo 6

Obblighi dei soci:
I soci sono tenuti all’osservanza delle norme dello Statuto, del regolamento interno di cui al successivo art. 22, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.

Articolo 7

Ingresso di nuovi soci:
Chi intende essere ammesso all’Associazione, dovrà presentare domanda di ammissione, sottoscritta ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, il quale non è tenuto a motivare il mancato accoglimento della stessa.
La delibera Consiliare di accettazione della richiesta, da assumersi con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, perfeziona l’ingresso nell’Associazione del richiedente, senza necessità di ulteriori atti formali. L’accoglimento della domanda impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari, lo impegna altresì all’osservanza del Regolamento Interno di cui all’art. 22 del presente Statuto.

Articolo 8

Quote Sociali:
Ciascun socio, ad esclusione dei soci Benemeriti, è tenuto a sottoscrivere e a corrispondere una
quota annua da determinarsi da parte dell’Assemblea entro la chiusura dell’esercizio precedente.

Articolo 9

Diritti e doveri dei soci:
Le attività dell’Associazione saranno ripartite prioritariamente tra i soci. L’Associazione potrà ricorrere a terzi per interventi specialistici non direttamente erogabili dai soci medesimi.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio:
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso o per chiusura dell’attività. Ciascuno dei soci potrà recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
La richiesta di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso è consentito purché non comprometta il risultato delle attività finanziate o in corso. In ogni caso, il recedente dovrà preventivamente portare a completo adempimento le obbligazioni assunte anche in relazione agli eventuali impegni sottoscritti dall’Associazione. Il recedente è tenuto al pagamento dei contributi sino alla chiusura dell’esercizio in corso, facendosi carico di tutte le spese occorrenti alla formalizzazione del recesso medesimo.

Articolo 11

Esclusione del socio:

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza semplice, nei confronti del socio il quale:

a) risulti moroso nel saldo della quota sociale, senza obbligo di notifica dell’esclusione;
b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e, comunque, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, quando l’inadempimento sia di particolare gravità;
c) non adempia alle obbligazioni assunte dall’Associazione, fatta salva ogni ulteriore azione proponibile nei confronti del medesimo socio inadempiente;
d) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell’Associazione.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. La delibera di esclusione 
deve essere notificata dal Presidente al socio escluso con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro quindici giorni dall’adozione della deliberazione.

Articolo 12

Responsabilità del socio receduto o escluso:
Il socio receduto o escluso è responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dall’Associazione per suo conto sino alla data in cui ha cessato di farne parte. Risponde, inoltre, per tutte le spese effettuate dall’Associazione sino alla stessa data. Il socio receduto o escluso o i suoi aventi causa non ha diritto alla liquidazione delle somme versate all’Associazione a titolo
d’iscrizione; le quote di partecipazione degli altri associati si accrescono proporzionalmente.

Articolo 13

Fondo Sociale:

Il Fondo Sociale è costituito:

a) dai contributi annui versati dai soci nella misura determinata dall’articolo 8 del presente Statuto;
b) da eventuali conferimenti, contributi e donazioni disposti in favore dell’Associazione e da essa accettati;
c) dalle entrate derivanti dall’attività svolta dall’Associazione.

L’Assemblea stabilirà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, eventuali integrazioni ed 
incrementi del Fondo Sociale che dovessero ritenersi necessari.

Articolo 14

Funzioni del Fondo Sociale:
Il Fondo Sociale è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dall’Associazione, nei limiti delle disponibilità di cassa previste di anno in anno.

Articolo 15

Responsabilità dei soci:
Per le obbligazioni assunte in nome dell’Associazione dalle persone o dagli organi che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Sociale. Nell’ipotesi in cui uno dei soci, nell’esecuzione delle attività affidategli, determinasse danni nei confronti dell’Associazione, dovrà provvedere al ristoro dei danni causati, oltre al pagamento degli interessi commisurati al “Prime Rate” stabilito dalla Associazione Bancaria Italiana. Ciascun socio, in ordine alle attività svolte per conto dell’Associazione, risponderà in proprio delle obbligazioni derivanti dagli atti, fatti e comportamenti da esso posti in essere, restando tassativamente esclusa ogni responsabilità dell’Associazione al riguardo.

Articolo 16

Esercizio sociale – Bilancio d’esercizio:
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio d’esercizio dell’Associazione. L’Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio è convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 17

Organi sociali:

Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea
il Presidente
il Vice-Presidente
il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
l’eventuale Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate anche per più mandati.

Articolo 18

L’Assemblea:
L’Assemblea è composta dalla totalità dei soci ad esclusione dei Benemeriti. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
1) l’approvazione del bilancio;
2) l’elezione e nomina degli amministratori;
3) l’eventuale nomina, dei probiviri, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore dei conti;
4) l’approvazione e le eventuali modifiche del regolamento interno come da art. 22;
5) le modificazioni dello statuto;
6) lo scioglimento anticipato dell’Associazione;
7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 19

Convocazione – Validità – Presidenza:
L’Assemblea si può riunire presso la sede oppure altrove, purché in territorio italiano.
La convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica certificata o consegna a mano con sottoscrizione della ricevuta, ai vari indirizzi risultanti dal Libro dei soci, almeno 15 giorni prima della data stabilita. L’assemblea si reputa regolarmente costituita quando, in prima convocazione partecipa la maggioranza dei soci e degli amministratori.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida indipendentemente dal numero di soci presenti. Presso l’associazione devono essere conservati in copia i documenti attestanti la regolare convocazione dell’assemblea.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 5 e 6 dell’articolo precedente (art. 18), l’assemblea dovrà essere convocata con almeno trenta giorni di anticipo. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data ed il luogo in cui si terrà l’assemblea. Ogni socio in regola con la posizione associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ad eccezione dei soci benemeriti che non hanno diritto di voto. Ciascun socio, oltre al proprio voto, può esercitare il voto per una sola delega scritta.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o suo delegato. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario verbalizzante, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell’Assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Consiglieri, con maggioranza dei soci fondatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri del

Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo Presidente, almeno una volta l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare.
I suoi 
componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax, o posta elettronica certificata, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per via telematica, previo assenso di tutti i membri comunicato per posta elettronica con conferma di ricevimento. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente o suo delegato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega per determinate materie a singoli consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’Associazione, i seguenti compiti e poteri:
– predisporre il Bilancio d’esercizio;
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e vigilare sull’osservanza dello Statuto;
– disporre affinché l’Associazione agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l’attuazione delle finalità dell’Associazione;
– predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione;
– determinare i contributi dei soci;
– provvedere alle esigenze economiche dell’Associazione e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare all’Associazione i mezzi per il pagamento delle spese;
– erogare le somme occorrenti per gli scopi sociali e riscuotere i contributi dei soci;
– avvalersi dell’opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi sociali;
– nominare i componenti dell’eventuale Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 21

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. In particolare:
– convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;
– rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, Enti e privati;
– stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione;
– dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– firma i bilanci consuntivi e preventivi;
– firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione e ogni operazione relativa al movimento di fondi;
– firma tutti gli atti necessari per l’attuazione degli scopi sociali.

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 22

Regolamento interno:
Per l’esecuzione e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, sarà predisposto un apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea.

Articolo 23

Scioglimento dell’Associazione:
In caso di scioglimento dell’Associazione per una delle cause di cui all’art. 2611 del c.c., il Consiglio di Amministrazione proporrà le modalità di liquidazione all’Assemblea dei Soci, che deciderà a maggioranza, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e il compenso. I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo sociale tra i soci partecipanti al Fondo Sociale stesso.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie:
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in seno all’Associazione saranno trattate dal regolamento interno di cui all’art. 22.

Articolo 25

Norme transitorie:
Allatto costitutivo i soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio di Amministrazione e provvederanno alla redazione del Regolamento interno con effetto immediato, che sarà portato in approvazione alla prima assemblea.


Anno di fondazione dell’Associazione “Pianta Tartufigena di Qualità” : 12/12/2012 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This